La

La nostra scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini/e.

È un ambiente di esperienze concrete e di apprendimenti che in un processo di sviluppo unitario integra le differenti forme del fare, del sentire, del pensare e dell’agire.

Gli orientamenti del ’91, la riforma Moratti n° 53 del 28/03 2003 e il D.L. n° 59 19/02 2004 , le indicazioni per il curricolo (Fioroni) del 03/07/2007, l’IRC e SCUOLA CATTOLICA  C.N.SC. 2004) , costituiscono il quadro di riferimento per la programmazione.

Il progetto della scuola, che riconosce sul piano educativo, la priorità della famiglia (art. 30 costituzione italiana) promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.

Si intende rafforzare l’identità personale, sotto il profilo corporeo/intellettuale e psicodinamico, mediante “ una vita relazionale sempre più aperta” e il “proggressivo affinamento delle potenzialità cognitive”, per radicare atteggiamenti di sicurezza e consolidare la fiducia in sè e nelle proprie capacità.

La conquista dell’autonomia, elemento essenziale per la maturazione dell’identità e’ intesa come aiutare il bambino a sviluppare le capacità di gestirsi, orientarsi, compiere scelte in contesti diversi, nel rispetto degli altri, delle regole, del diverso da sè.

Per lo sviluppo delle competenze, si consolidano le abilità sensoriali,percettive, motorie, linguistiche, intellettive, impegnando i bambini “nelle forme di riorganizzazione dell’esperienza, di esplorazione e ricostruzione della realtà“.

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise. Significa porre le fondamenta di un ambito democratico aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

Il percorso educativo, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo culturale e professionale, si basa sugli obiettivi specifici elencati in cinque titoli:

  • il sé e l’altro
  • corpo movimento salute
  • fruizione e produzione di messaggi
  • esplorare, conoscere e progettare

La metodologia seguita si fonda su una visione unitaria della personalità dei bambini considerati come soggetto attivo,auto-costruttore delle proprie conoscenze attraverso l’interazione continua con persone, le cose, l’ambiente e la cultura. Si valorizzano il gioco, la vita di relazione,l’esplorazione e la ricerca. Da queste premesse derivano le caratteristiche dei metodi.

Il personale docente,per conferire significato alle proposte e sostenere l’interesse, fa in modo che le esperienze vissute dal bambino siano inserite in un contesto ludico, base di ogni apprendimento e manifestazione piu’ naturale dell’infanzia.

L’unità di ricerca, considerando da un lato le capacità complessive di ogni bambino e, dell’altro; le teorie pedagogiche, si basa sul progetto educativo.

Le insegnanti utilizzano la strategia metodologica dello sfondo integratore, che oggi sembra la più appropriata per la scuola dell’infanzia.

In base ai traguardi di sviluppo si concordano i tempi, gli spazi le attività che sono suddivise in:

  • attivita’ di sezione,
  • attivita’ d’intersezione
  • attivita’ che coinvolgono i bambini di tutta la scuola ( es. giochi all’aperto, uscite in compagnia, visite programmate a tema specifico).

Le esperienze proposte fanno sempre riferimento al vissuto dei bambini ed includono giochi e attivita’ motorie, drammatizzazioni e riflessioni mediante scambi verticali. Il momento conclusivo e’ quello della rappresentazione che avviene attraverso disegni liberi, realizzazione di cartelloni, prodotti plastici e schede predisposte dalle insegnanti.

Nello svolgimento delle varie attivita’, le insegnanti cercano di:

  • creare un clima di gioiosita’ ludica e di dialogo collettivo;
  • dare spazio alle domande ed alla sperimentazione in modo da sostenere l’attenzione e garantire buone situazioni relazionali,affettive,cognitive;
  • permettere al bambino di esprimersi attraverso il disegno, la pittura la drammatizzazione, il travestimento, favorendo l’utilizzo di vari materiali;
  • valorizzare in modo particolare le semplici attivita’ di vita quotidiana e l’esplorazione della natura.
  • incoraggiare i piccoli alla soluzione dei loro problemi, mediante lodi, stimolazioni ed interventi orientativi;
  • sollecitare il b.a formulare ipotesi e previsioni per la soluzione di problemi.

STATUTO DELLA SCUOLA MATERNA “ANGELI CUSTODI“ DI GARGAGNAGO VERONA

Articolo 1

É costituita in Gargagnago frazione del comune di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR), l’Associazione per la gestione della Scuola Materna ANGELI CUSTODI. L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Veneto.

Articolo 2

La scuola dell’Infanzia è sorta in via stazione vecchia 01 Gargagnago La scuola è associata alla FISM di Verona dal 21 06 1971 e per gli effetti della legge n. 62 del 2000, riconosciuta paritaria ai sensi del Decreto Ministeriale n.4739/C19 DEL 12 NOVEMBRE 2001. 

Articolo 3

La scuola è espressione della Comunità Parrocchiale e Territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria. La scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto ad un’educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della CEI, in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. La scuola accoglie bambini d’ambo i sessi con precedenza per i bambini residenti nel comune di S.AMBROGIO VP. Viene garantita, nei limiti delle risorse disponibili, l’accoglienza gratuita per i bambini in disagiate condizioni economiche. Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il PROGETTO EDUCATIVO della FISM di Verona. 

Articolo 4

Saranno ammessi alla scuola tutti i bambini nell’età prevista dalle leggi vigenti. 

Articolo 5

Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche. 

Articolo 6

La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall’art. 14 e seguenti del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi. 

Articolo 7

La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti. La scuola non persegue scopo di lucro. L’associazione ha come patrimonio proprio un fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) di cui una parte pari a Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia” indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l’associazione. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. É fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste). Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Articolo 8

Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario-alimentare. 

Articolo 9

Se l’edificio della scuola è proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o di altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra la proprietà e l’associazione. 

Articolo 10

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente e il Revisore Unico. 

Articolo 11

L’Assemblea è costituita:

a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci; ogni nucleo familiare esprime un solo voto.

b) dai membri del Comitato di gestione.

c) da coloro che, essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione. La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa. 

Articolo 12

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dall’Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione. 

Articolo 13

L’Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte all’anno mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Entro il 30 aprile di ogni anno l’assemblea approva il bilancio dell’anno precedente. L’assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un decimo dei suoi membri. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. 

Le riunioni dell’Assemblea possono tenersi anche per videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Articolo 14

L’Assemblea delibera:

a. il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario;

b. gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall’art. 3;

c. le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere 1, 2 preferenze. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti.

d. le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione;

e. la nomina del Revisore Unico, che avverrà con i medesimi criteri di cui sub. c);

f. tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto. 

Articolo 15

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell’assemblea: non sono ammesse più di due deleghe per socio. 

Articolo 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti del Comitato di gestione. Funge da segretario dell’Assemblea il Segretario- Tesoriere. In caso di votazioni il Presidente nomina n. 2 scrutatori tra i membri dell’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell’Assemblea. 

Articolo 17

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Articolo 18

Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri eletti:

– n°2 genitori per ogni sezione

– n° 3 genitori in caso di sezione unica Tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze amministrative. La scuola con nido integrato garantisce la figura di un genitore del nido all’interno del comitato, conteggiando il nido come fosse una sezione. 

Sono membri di diritto:

– Il Parroco pro-tempore legale rappresentante della Parrocchia di Sant’Ambrogio Valpolicella;

– n. 1 rappresentante nominato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant’Ambrogio Valpolicella;

– n. 1 rappresentante del Comune di Sant’Ambrogio Valpolicella, se questo concorre annualmente alla gestione della Scuola con adeguato contributo.

– la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.

– il segretario tesoriere, se eletto fuori dal seno del Comitato di Gestione, nominato dal Presidente Tutti i componenti del Comitato di gestione forniranno il loro servizio a titolo gratuito. 

Articolo 19

Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è consentita la presenza per delega. 

Articolo 20

I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti se ne esistono le condizioni,ovvero se genitori di bambini iscritti. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori eletti, il Comitato di gestione alla prima Assemblea propone la sostituzione chiedendone la convalida per votazione. II nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. 

Articolo 21

I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso. 

Articolo 22

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente; in assenza di quest’ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano dì carica e successivamente di età. 

Articolo 23

Spetta al Comitato di Gestione:

a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario tesoriere sarà eletto dal comitato solo nel caso in cui non sia stato nominato dal Presidente come previsto nell’art.25

b) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell’Assemblea;

c) proporre all’Assemblea le modifiche dello statuto;

d) provvedere alla gestione amministrativa;

e) stabilire l’importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;

f) deliberare i regolamenti interni meramente esecutivi;

g) deliberare le assunzioni del personale.

h) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;

i) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;

j) approvare il piano dell’offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo FISM. 

Articolo 24

È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell’attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice. 

Articolo 25

Spetta al Presidente:

a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l’associazione;

b) convocare le riunioni del Comitato di gestione;

c) convocare e presiedere l’Assemblea;

d) curare l’esecuzione delle delibere;

e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di gestione; nominare la coordinatrice, nominare il segretario-tesoriere.

f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione;

g) garantire l’applicazione del progetto educativo FISM;

h) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione. 

Articolo 26

Spetta al Segretario-Tesoriere:

a) redigere i verbali dell’Assemblea e del Comitato di gestione;

b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;

c) tenere la contabilità;

d) emettere i mandati di pagamento;

e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. 

Articolo 27

Le modalità di nomina e l’organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale della scuola, sono stabiliti dal CCNL FISM e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla FISM. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti. 

Articolo 28

Coordinatrice

Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell’infanzia, dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca n. 31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento FISM “Scuole dell’infanzia FISM, appartenenza e promozione” del marzo 2004 e dalle sue integrazioni e modificazioni.

Articolo  29

Il Presidente della scuola o il Parroco possono chiedere l’intervento della FISM di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism stesa può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa FISM, anche sciogliendo il Comitato di gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale FISM o da terza persona designata dal Consiglio direttivo FISM, che ne curerà l’amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre la fine dell’anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l’intervento suddetto. 

Articolo 30

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, sarà il Presidente della FISM provinciale o un delegato nominato dal Consiglio direttivo. Essi giudicheranno ”ex bono et aequo” senza formalità di procedura. 

Articolo 31

L’Assemblea degli associati elegge un Revisore Contabile anche esterno, quale garante della corretta e trasparente azione amministrativa dell’Associazione. Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi. Partecipa, su invito del presidente, alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto. L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci. Il Revisore svolge la propria attività a titolo gratuito. 

Articolo 32

Lo scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 33

Per quanto non disciplinato con il presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile. 

OBBLIGO VACCINALE